Qui trovate il prospetto (in francese).
Le epidemie animali rappresentano sempre più un rischio per gli allevatori a causa della circolazione globale delle merci e del commercio internazionale. Le epidemie animali soggette a obbligo di notifica e le malattie trasmissibili possono mettere a repentaglio l'esistenza di un'azienda agricola e i produttori devono sostenere costi di gestione di ampia portata. L'assicurazione contro le epidemie animali può contribuire a compensare la perdita degli animali e la perdita di guadagno. Attualmente la nostra offerta comprende assicurazioni contro numerose epidemie che colpiscono i suini da allevamento e da ingrasso, galline ovaiole e bovini da latte.
L'assicurazione contro le epidemie animali per i suini assicura le conseguenze finanziarie dovute all'insorgenza di una malattia assicurata o di un'epidemia animale e quelle dovute a misure adottate dall'autorità o istituzione competente.
La somma assicurata può essere stabilita in base alle esigenze individuali del cliente, in funzione del probabile danno massimo per evento. Per la presentazione della domanda è necessario indicare il numero di posti per animali da assicurare (minimo 10 scrofe o 30 suini da ingrasso).
Per un'offerta sono necessari i seguenti dati:
La prestazione assicurata della Grandine Svizzera corrisponde al massimo all'importo concordato per ogni posto per animale e indicato nella notifica di richiesta. L'indennizzo viene corrisposto senza documenti contabili per ogni posto per animale assicurato. Se, in caso di sinistro, nell'azienda assicurata i posti per animale occupati sono inferiori all'80%, l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente in base al grado di occupazione attuale al momento del sinistro.
Se l'insorgenza di una malattia soggetta a obbligo di notifica comporta misure ufficiali che fanno scattare le prestazioni dei Cantoni, l'indennizzo della Grandine Svizzera diventa esigibile solo dopo il pagamento del contributo cantonale e viene decurtato di tale importo.
Il contratto può essere risolto annualmente con un preavviso di tre mesi. Se si verifica un danno passibile di risarcimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma verificabile tramite testo.
L'assicurazione contro le epidemie animali per le galline ovaiole assicura le conseguenze finanziarie dovute all'insorgere di una malattia assicurata e quelle dovute a misure adottate dall'autorità competente.
L'importo dell'indennizzo dipende dal valore degli animali, dall'interruzione dell'attività (massimo 90 giorni), dalla perdita di valore delle uova e delle scorte di mangime e dai costi consequenziali (CHF 3,00 per ogni posto per animale assicurato e massimo CHF 35'000 per unità aziendale epidemiologica). Le prestazioni delle casse cantonali contro le epizoozie vengono portate in detrazione.
Contatto GalloSuisse:
Raphael Zwahlen
Responsabile succursale
Burgerweg 22
3052 Zollikofen
+41 31 915 35 45 / +41 79 570 79 09
zwahlen@gallosuisse.ch
gallosuisse.ch/fr/gallosuisse/prestations/assurance-epidemies
Per un allevatore, avere bovini da latte sani è essenziale. Epidemie e malattie possono mettere a repentaglio l'azienda e minacciarne la base di sostentamento.
L'assicurazione per i bovini da latte protegge le aziende agricole dalle conseguenze finanziarie causate da epidemie animali o da avvelenamento acuto da botulino (avvelenamento causato da mangimi contaminati da tossina botulinica). In caso di sinistro, l'assicurazione copre la perdita di fatturato della produzione di latte e il valore del bestiame.
La somma assicurata può essere stabilita in base alle esigenze individuali del cliente, in funzione del probabile danno massimo per evento.
Per un'offerta sono necessari i seguenti dati:
L'assicurato è protetto dalle conseguenze finanziarie delle seguenti malattie delle vacche da latte:
L'indennizzo si basa sulla somma assicurata selezionata. La perdita di fatturato è calcolata sulla base della differenza tra il fatturato della produzione di latte realizzato durante il periodo coperto e quello che si sarebbe potuto prevedere senza l'interruzione. La Grandine Svizzera indennizza il valore degli animali che non è coperto dal settore pubblico (Confederazione, Cantone).
Il contratto può essere risolto annualmente con un preavviso di tre mesi. Se si verifica un danno passibile di risarcimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma verificabile tramite testo.
L’assicurazione contro le epidemie animali per il pollame da ingrasso assicura le conseguenze finanziarie dovute all’insorgere di una malattia assicurata e quelle dovute a misure adottate dall’autorità competente.
L’importo dell’indennizzo dipende dal valore dell’animale, dell’interruzione dell’attività (massimo 60 giorni), dalla perdita di valore delle scorte di mangime (CHF 3.00 / Bio 4.50) per posto animale assicurato e dai costi successivi (CHF 5.- per posto animale assicurato). Le prestazioni delle casse cantonali contro le epizoozie vengono detratte.
Dr. med. vet. Luzia Kaufmann e René Fassbind, specialisti dell'assicurazione contro le epizoozie, sono a vostra disposizione.
Chiamateci o contattate tiere@hagel.ch:
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