Le epidemie animali rappresentano sempre più un rischio per gli allevatori a causa della circolazione globale delle merci e del commercio internazionale. Le epidemie animali soggette a obbligo di notifica e le malattie trasmissibili possono mettere a repentaglio l'esistenza di un'azienda agricola e i produttori devono sostenere costi di gestione di ampia portata. L'assicurazione contro le epidemie animali può contribuire a compensare la perdita degli animali e la perdita di guadagno. Attualmente offriamo un'assicurazione completa per le aziende agricole con suini da allevamento e da ingrasso, galline ovaiole, polli, bovini da latte e vacche nutrici.
L'assicurazione contro le epidemie animali per i suini assicura le conseguenze finanziarie dovute all'insorgenza di una malattia assicurata o di un'epidemia animale e quelle dovute a misure adottate dall'autorità o istituzione competente.
La somma assicurata può essere stabilita in base alle esigenze individuali del cliente, in funzione del probabile danno massimo per evento. Per la presentazione della domanda è necessario indicare il numero di posti per animali da assicurare (minimo 10 scrofe o 30 suini da ingrasso).
Per un'offerta sono necessari i seguenti dati:
La prestazione assicurata della Grandine Svizzera corrisponde al massimo all'importo concordato per ogni posto per animale e indicato nella notifica di richiesta. L'indennizzo viene corrisposto senza documenti contabili per ogni posto per animale assicurato. Se, in caso di sinistro, nell'azienda assicurata i posti per animale occupati sono inferiori all'80%, l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente in base al grado di occupazione attuale al momento del sinistro.
Se l'insorgenza di una malattia soggetta a obbligo di notifica comporta misure ufficiali che fanno scattare le prestazioni dei Cantoni, l'indennizzo della Grandine Svizzera diventa esigibile solo dopo il pagamento del contributo cantonale e viene decurtato di tale importo.
Il contratto può essere risolto annualmente con un preavviso di tre mesi. Se si verifica un danno passibile di risarcimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma verificabile tramite testo.
L'assicurazione contro le epidemie animali per le galline ovaiole assicura le conseguenze finanziarie dovute all'insorgere di una malattia assicurata e quelle dovute a misure adottate dall'autorità competente.
L'importo dell'indennizzo dipende dal valore degli animali, dall'interruzione dell'attività (massimo 90 giorni), dalla perdita di valore delle uova e delle scorte di mangime e dai costi consequenziali (CHF 3,00 per ogni posto per animale assicurato e massimo CHF 35'000 per unità aziendale epidemiologica). Le prestazioni delle casse cantonali contro le epizoozie vengono portate in detrazione.
Se avete domande o desiderate i documenti di registrazione, contattate il nostro partner collettivo GalloSuisse.
Per un allevatore, avere bovini da latte sani è essenziale. Epidemie e malattie possono mettere a repentaglio l'azienda e minacciarne la base di sostentamento.
L'assicurazione per i bovini da latte protegge le aziende agricole dalle conseguenze finanziarie causate da epidemie animali o da avvelenamento acuto da botulino (avvelenamento causato da mangimi contaminati da tossina botulinica). In caso di sinistro, l'assicurazione copre la perdita di fatturato della produzione di latte e il valore del bestiame.
La somma assicurata può essere stabilita in base alle esigenze individuali del cliente, in funzione del probabile danno massimo per evento.
Per un'offerta sono necessari i seguenti dati:
L'assicurato è protetto dalle conseguenze finanziarie delle seguenti malattie delle vacche da latte:
L'indennizzo si basa sulla somma assicurata selezionata. La perdita di fatturato è calcolata sulla base della differenza tra il fatturato della produzione di latte realizzato durante il periodo coperto e quello che si sarebbe potuto prevedere senza l'interruzione. La Grandine Svizzera indennizza il valore degli animali che non è coperto dal settore pubblico (Confederazione, Cantone).
Il contratto può essere risolto annualmente con un preavviso di tre mesi. Se si verifica un danno passibile di risarcimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma verificabile tramite testo.
L’assicurazione contro le epidemie animali per il pollame da ingrasso assicura le conseguenze finanziarie dovute all’insorgere di una malattia assicurata e quelle dovute a misure adottate dall’autorità competente.
L’importo dell’indennizzo dipende dal valore dell’animale, dell’interruzione dell’attività (massimo 60 giorni), dalla perdita di valore delle scorte di mangime (CHF 3.00 / Bio 4.50) per posto animale assicurato e dai costi successivi (CHF 5.- per posto animale assicurato). Le prestazioni delle casse cantonali contro le epizoozie vengono detratte.
Nell'allevamento di vacche nutrici, il reddito annuale è generato principalmente dalla vendita dei vitelli. Se i vitelli muoiono a causa di un'epidemia assicurata e questo reddito viene a mancare, può essere conveniente assicurare questo rischio nella copertura di base contro la perdita di guadagno.
Le vacche nutrici e i tori da riproduzione costituiscono la base della produzione di un allevamento di vacche nutrici. La perdita di questi animali a causa di un'epidemia può essere assicurata con l'assicurazione supplementare del valore animale.
Gli allevamenti di vacche nutrici possono assicurare i propri animali contro le epidemie con un contratto collettivo in collaborazione con Vacca Madre Svizzera.
Copertura di base contro la perdita di guadagno
Assicurazione supplementare del valore animale
I danni alle merci e i costi aggiuntivi vengono conteggiati a consuntivo. Sono coperti i danni retroattivi relativi alle zone di protezione disposte dalle autorità.
Non esitate a contattare tiere@hagel.ch.
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