Assicurazione contro le epidemie animali

Le epidemie animali rappresentano sempre più un rischio per gli allevatori a causa della circolazione globale delle merci e del commercio internazionale. Le epidemie animali soggette a obbligo di notifica e le malattie trasmissibili possono mettere a repentaglio l'esistenza di un'azienda agricola e i produttori devono sostenere costi di gestione di ampia portata. L'assicurazione contro le epidemie animali può contribuire a compensare la perdita degli animali e la perdita di guadagno. Attualmente la nostra offerta comprende assicurazioni contro numerose epidemie che colpiscono i suini da allevamento e da ingrasso, galline ovaiole e bovini da latte.

Aziende con allevamento di suini


Aziende con allevamento di galline ovaiole

Aziende con bovini da latte


 

Aziende con allevamento di suini

L'assicurazione contro le epidemie animali per i suini assicura le conseguenze finanziarie dovute all'insorgenza di una malattia assicurata o di un'epidemia animale e quelle dovute a misure adottate dall'autorità o istituzione competente.

I vostri vantaggi

  • Assicurazioni individuali e collettive
  • Indennizzo forfettario per i posti per animali
  • Possibilità di scegliere la somma assicurata

La somma assicurata può essere stabilita in base alle esigenze individuali del cliente, in funzione del probabile danno massimo per evento. Per la presentazione della domanda è necessario indicare il numero di posti per animali da assicurare (minimo 10 scrofe o 30 suini da ingrasso).

Per un'offerta sono necessari i seguenti dati:

  • indirizzo del richiedente
  • indirizzo e numero BTDA dell'azienda assicurata
  • numero di animali per categoria (scrofe, rimonte, suinetti da allevamento, verri, suini da ingrasso)
  • Polmonite enzootica (EP)
  • Pleuropolmonite (APP)
  • Malattia da fiuto (Progressive Rhinitis Atrophicans pRA)
  • Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)
  • Rogna
  • Afta epizootica
  • Peste suina africana
  • Peste suina classica
  • Dissenteria suina (sono assicurate solo le scrofe e la rimonta)

La prestazione assicurata della Grandine Svizzera corrisponde al massimo all'importo concordato per ogni posto per animale e indicato nella notifica di richiesta. L'indennizzo viene corrisposto senza documenti contabili per ogni posto per animale assicurato. Se, in caso di sinistro, nell'azienda assicurata i posti per animale occupati sono inferiori all'80%, l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente in base al grado di occupazione attuale al momento del sinistro.

Se l'insorgenza di una malattia soggetta a obbligo di notifica comporta misure ufficiali che fanno scattare le prestazioni dei Cantoni, l'indennizzo della Grandine Svizzera diventa esigibile solo dopo il pagamento del contributo cantonale e viene decurtato di tale importo.

Il contratto può essere risolto annualmente con un preavviso di tre mesi. Se si verifica un danno passibile di risarcimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma verificabile tramite testo.

Aziende con allevamento di galline ovaiole

L'assicurazione contro le epidemie animali per le galline ovaiole assicura le conseguenze finanziarie dovute all'insorgere di una malattia assicurata e quelle dovute a misure adottate dall'autorità competente.

I vostri vantaggi

  • Assicurazione collettiva (GalloSuisse)
  • Aziende di allevamento o di produzione con una dimensione minima di 51 posti per animale o di cova
  • Infezioni da salmonella
  • Influenza aviaria
  • Pseudopeste (malattia di Newcastle)
  • EggDropSyndrom
  • Erisipela
  • Pasteurellosi
  • Malattia di Pullurosi
  • Istomoniasi (Malattia della testa nera)
  • Sostanze e ingredienti estranei nelle uova da consumo e da cova
  • Laringotracheite infettiva (LTI)

L'importo dell'indennizzo dipende dal valore degli animali, dall'interruzione dell'attività (massimo 90 giorni), dalla perdita di valore delle uova e delle scorte di mangime e dai costi consequenziali (CHF 3,00 per ogni posto per animale assicurato e massimo CHF 35'000 per unità aziendale epidemiologica). Le prestazioni delle casse cantonali contro le epizoozie vengono portate in detrazione.

Aziende con bovini da latte

Per un allevatore, avere bovini da latte sani è essenziale. Epidemie e malattie possono mettere a repentaglio l'azienda e minacciarne la base di sostentamento.

L'assicurazione per i bovini da latte protegge le aziende agricole dalle conseguenze finanziarie causate da epidemie animali o da avvelenamento acuto da botulino (avvelenamento causato da mangimi contaminati da tossina botulinica). In caso di sinistro, l'assicurazione copre la perdita di fatturato della produzione di latte e il valore del bestiame.

I vostri vantaggi

  • Copertura dei danni per l'interruzione dell'attività sia parziale che totale
  • Possibilità di selezionare le somme assicurate per l'interruzione dell'attività, i danni alle merci e i danni agli animali
  • Possibilità di selezionare il periodo coperto di 180 o 360 giorni

La somma assicurata può essere stabilita in base alle esigenze individuali del cliente, in funzione del probabile danno massimo per evento.

Per un'offerta sono necessari i seguenti dati:

  • indirizzo del richiedente
  • indirizzo e numero BTDA dell'azienda assicurata
  • fatturato annuo (ricavi dalla vendita di latte)
  • periodo coperto: 180 o 360 giorni

L'assicurato è protetto dalle conseguenze finanziarie delle seguenti malattie delle vacche da latte:

  • afta epizootica
  • peste bovina
  • antrace
  • rabbia
  • brucellosi
  • tubercolosi
  • leucosi enzootica
  • diarrea virale bovina
  • encefalopatia spongiforme bovina
  • salmonellosi
  • listeriosi
  • rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva
  • avvelenamento acuto da botulino

L'indennizzo si basa sulla somma assicurata selezionata. La perdita di fatturato è calcolata sulla base della differenza tra il fatturato della produzione di latte realizzato durante il periodo coperto e quello che si sarebbe potuto prevedere senza l'interruzione. La Grandine Svizzera indennizza il valore degli animali che non è coperto dal settore pubblico (Confederazione, Cantone).

Il contratto può essere risolto annualmente con un preavviso di tre mesi. Se si verifica un danno passibile di risarcimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma verificabile tramite testo.

Avete delle domande?

Dr. med vet. Robert Wyss, specialista dell'assicurazione contro le epizoozie, è a vostra disposizione.

Chiamateci o contattate tiere@hagel.ch: