Cosa fare in caso di un danno?
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Annunciare il danno immediatamente
Appena constatato il danno, ce lo annunci immediatamente; così la perizia potrà essere organizzata il più presto possibile dopo l'avvenimento di danno. Per questo, faccia uso della dichiarazione di danno rosa, oppure ci annunci il danno online.
Danni al momento della raccolta
Danni al momento della raccolta possono essere annunciati anche telefonicamente o per fax.
Termini di dichiarazione:
4 giorni nel caso normale
24 ore al momento della raccolta
Danni poco importanti
Danni minimi possono essere annunciati con la nota "senza perizia".
Tali danni non vengono valutati e nemmeno indennizzati. E non ci sarà un aumento del decimo. In caso di un'altra grandinata alla stessa coltura però, anche il danno subito precedentemente viene considerato.
Testimoni
Se le colture in fase di raccolta non possono essere stimate immediatamente, devono essere lasciati inalterati dei singoli testimoni, e per il tabacco tutto l'appezzamento. Un testimone comprende al minimo 30m2 e non deve subire alcuna modifica fino al momento della perizia.
Etichette
Insieme all'avviso che annuncia l'inizio della perizia, le mandiamo delle etichette rosse e bianche. La preghiamo di volerle usare per contrassegnare gli appezzamenti colpiti, per così facilitare ai nostri periti il compito di trovare la coltura danneggiata.
Perizia
I periti che si occupano della valutazione del danno sono essi stessi dei produttori attivi. La valutazione del danno si basa su dei conteggi. L'Assicurazione Grandine Svizzera, in collaborazione con le Stazioni federali di ricerca, ha sviluppato dei coefficienti di deprezzamento per determinati tipi di danno in differenti stadi vegetativi, e li raffigura in curve di danno. Queste curve di danno sono la base per la valutazione del perito. La perizia alla frutta e al tabacco si basa sulle direttive dell'Unione Svizzera dei frutticoltori e della SwissTabac (Associazione Svizzera dei produttori di tabacco).
Franchigia e valore di risarcimento
Ad eccezione di alcune colture speciali e delle forme particolari d'assicurazione, per la maggior parte delle colture il danno deve arrivare ad un minimo del 10% per essere indennizzato. Il primo 6% del valore di risarcimento (considerando il rendimento prima della grandinata) va a carico dell'assicurato come franchigia.






